Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web: a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.
Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle necessarie disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del citato Regolamento ESG, il dott. Alberto Villa ha scelto al momento di non considerare nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, restando tuttavia impregiudicato l’impegno a prendere in seria considerazione tali effetti non appena siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG.